Cari clienti,

quando ragiono con Voi, soprattutto in caso di separazione, dei vostri figli, mi fate spesso delle domande sui vostri diritti (sia i padri che ritengono che la separazione li defraudi del loro ruolo genitoriale sia le madri che fanno fatica, quando non rifiutano di considerare la rilevanza dell’altro genitore).

È invece molto difficile portare la Vostra attenzione sui doveri e soprattutto sul significato del Vostro “dovere di educare”. La recente sentenza del Tribunale di Milano (sezione X civile, del 16 dicembre 2009, pubblicata su Famiglia e minori (Gruppo24ore) n. 5 del maggio 2010), mi da l’occasione di aprire con Voi un dialogo, quantomeno virtuale, sul contenuto della responsabilità genitoriale (quella che una volta si chiamava patria potestà e poi potestà parentale).

Partiamo dalle norme di legge: l’articolo 147 del codice civile prescrive che: “Il matrimonio (ma la norma vale anche in caso di filiazione naturale) impone ad ambedue i coniugi, l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”. Vi è poi una disposizione –articolo 2048 del codice civile- che riguarda la responsabilità dei genitori per i fatti commessi dai figli minorenni che recita: “Il padre e la madre … sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito (non necessariamente conseguente ad un reato) dei figli minori … che abitano con essi”.

Il Tribunale di Milano, ragionando intorno a queste due norme, in una causa intentata dai genitori di una minorenne, abusata sessualmente da un gruppo di ragazzini, anch’essi minorenni, Avvocato Giulia Facchini – Studio Legale segue lettera del 31/05/2010 pag. 4 nel riconoscere un cospicuo risarcimento del danno, sia alla minore violentata che ai suoi genitori, ponendolo a carico dei genitori degli abusanti, ha condannato questi ultimi al versamento di una importante somma ritenendo che non avessero impartito ai lori figli una educazione sufficiente e ritenendo dunque che l’obbligo di ’”educare” menzionato dall’articolo 147 c.c. è concetto che va riempito di contenuti.

Secondo il Tribunale di Milano: “Proprio il modo nuovo di intendere i rapporti familiari e il riformato assetto della famiglia, danno conto del rilievo che assume l’educazione, non solo come indicazione di regole, conoscenze, modelli di comportamento, ma anche come più ampio compito destinato a consentire la crescita dei figli, a favorire la migliore realizzazione della loro personalità nel contesto relazionale sociale.

In questa prospettiva, assumono pregnante rilievo, oltre che la fondamentale indicazione al rispetto delle regole, pure quelle indicazioni che forniscono ai figli gli strumenti indispensabili da utilizzare nelle relazioni anche di sentimento e di sesso, con l’altra e con l’altro: “… le relazioni rappresentano proprio il terreno in cui occorre mettere in gioco connessioni emotive ossia occorre, come afferma Umberto Grimberti nell’”Ospite inquietante” Feltrinelli 2007 citato dalla sentenza, “mettere in contatto il cuore con la mente e la mente con il comportamento”.

Di fronte infatti alle difese dei genitori degli abusanti, che sostenevano di avere inculcato ai figli il corretto comportamento nei contesti sociali e amicali, di avere ottenuto buoni risultati scolastici, di avere sempre verificato il rispetto delle regole poste, il Tribunale ha ribadito che di fronte alla gravità dei fatti commessi dai minori: “deve ritenersi che se messaggi educativi vi sono stati, non sono stati adeguati o non sono stati assimilati , sicché deve ritenersi che da parte dei genitori non sia stata prestata la dovuta attenzione all’avvenuta assimilazione da parte dei figli ai valori trasmessi. (In particolare -dice il Tribunale- trattandosi di adolescenti e pre adolescenti non è stata dedicata cura particolare -tanto più doverosa in presenza di opposti segnali provenienti da una diffusa cultura di mercificazione dei corpi-, a verificare se il processo di crescita avvenisse nel segno del rispetto del corpo dell’altra/o)”.

Auspicando di cuore che nessuno dei Vostri figli sia mai implicato né come vittima né’ come colpevole in fatti di abuso o violenza sessuale debbo però richiamare la Vostra attenzione sul fatto che i principi sanciti in punto contenuto del dovere di educare (e quindi di esercizio della responsabilità genitoriale) sono principi generali applicabili ad altri casi di danni causato dal Avvocato Giulia Facchini – Studio Legale segue lettera del 31/05/2010 pag. 4 comportamento di un minore (vi sono già sentenze ad esempio sulla responsabilità dei genitori per i danni causati dal loro figlio nella conduzione di un motociclo “truccato” o per reati commessi attraverso internet, o per comportamenti che costituiscano ipotesi di bullismo).

Il succo del discorso per semplificare è che la responsabilità civile dei genitori sta diventando una responsabilità praticamente oggettiva collegata al fatto della semplice procreazione, sempre che i minori vivano con la famiglia. Dice infatti il Tribunale: “Il rigoroso onere probatorio a carico dei genitori -che vogliano eventualmente dimostrare di non avere potuto impedire l’evento dannoso- risponde all’esigenza di dare un contenuto concreto all’ampia formula legislativa e alla sua ratio.

Infatti se la norma considera che sia possibile per un genitore impedire il fatto illecito del figlio minore, ciò è proprio in virtù dei compiti connessi alla sua funzione genitoriale, compiti agiti attraverso alla possibilità di vigilare sui figli e di educarli, sicché non è estraneo alla logica della previsione normativa che la prova liberatoria abbia riguardo al positivo esercizio di quei compiti. D’altra parte, proprio il fatto che i genitori, per tale qualità ed in virtù del loro ruolo, siano soggetti che si trovano nella situazione più idonea a prevenire gli illeciti dei figli (ed a maggior ragione a promuoverne un inserimento sociale positivo e non dannoso e possibilmente produttivo) comporta che a loro debba farsi carico di internalizzare i rischi connessi con le attività del minore.

Ciò peraltro risponde all’esigenza -fondamentale in un moderno sistema di responsabilità civile- di tutela delle vittime incolpevoli ed è soluzione coerente con un condiviso indirizzo che assegna alla responsabilità civile un preminente ruolo di tutela del danneggiato, individuando i soggetti tenuti al risarcimento sulla base dei doveri legali di garanzia e quindi, individuandoli, per gli illeciti commessi dai figli minori, nei genitori la cui qualità, assunta come criterio di responsabilità istituisce in definitiva una forma di garanzia”. Anche su questo punto occorre però una doverosa precisazione a favore di quei genitori che, vivendo separazioni conflittuali, con contrasti che riguardano spesso l’educazione dei figli, con tutti i risvolti di gestione degli stessi, sono sempre propensi ad addossare all’altro genitore tutta la responsabilità della non riuscita o delle malefatte dei loro figli. Sempre il Tribunale di Milano, condannando al risarcimento del danno, tra i genitori degli abusanti, anche tre padri separati, sulle loro eccezioni ha rilevato: “ La responsabilità va affermata anche per i signori (…) .genitori non coabitanti con i figli per effetto di intervenuta separazione giudiziale”.

Motiva infatti il Tribunale: “La relativa problematica si pone per il riferimento alla Avvocato Giulia Facchini – Studio Legale segue lettera del 31/05/2010 pag. 4 coabitazione contenuto nell’articolo 2048 c.c., riferimento che sembrerebbe indicare che la responsabilità per l’illecito commesso dal minore vada a gravare sui genitori che siano in grado di esercitare l’obbligo di vigilanza ed educazione, sicché secondo alcuni la separazione farebbe venire meno, tra i genitori, l’esercizio congiunto del potere di educazione e vigilanza, con conseguente concentrazione, per così dire della responsabilità in capo al genitore al quale il minore era affidato.

Il Tribunale -come peraltro chi scrive- non condivide questa tesi, in quanto, “la responsabilità genitoriale non si connette ad un problema di omissione di vigilanza ma concerne una più ampia questione educativa, culturale, si potrebbe dire che richiama una cornice di valori che, unitamente al rispetto delle regole dovrebbe costituire la trama di ogni relazione genitoriale.

Questa ricostruzione vale ancora di più a seguito della legge sull’affido condiviso che prevede che, pur in caso di separazione non venga meno in alcun modo la contitolarità del dovere di educare i minori. In buona sostanza mie cari genitori, ricordate che quando, in ossequio alla interpretazione oggi accreditata delle norme deontologiche, che mi impone nel mio lavoro di avvocato familiarista di avere sempre presente l’interesse del minore, Vi richiamo, anche severamente, al Vostro ruolo educativo, sollecitandovi anche ad un ruolo di controllo, lo faccio sia per una doverosa tutela dei Vostri figli sia per evitarVi possibili conseguenze, patrimonialmente anche rilevanti, per avere rinunciato a svolgere il Vostro ruolo educativo/normativo e il Vostro compito di trasmettere il rispetto delle regole a vantaggio di istanze puramente affettive che però non consentono ai Vostri ragazzi una doverosa maturazione e un percorso funzionale ad un positivo inserimento sociale.

Avv. Giulia Facchini